Il canone è il corrispettivo che si paga per l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bovindi, pensiline e simili infissi di carattere stabile, e degli spazi sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all’interno del centro abitato del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Tale servitù si intende regolarmente costituita anche per usucapione pur in assenza di formale atto.
Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l’utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all’anno o per le quali non è indicato espressamente un termine di scadenza, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili;
sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all’anno.
Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall’Ufficio competente, su domanda dell’interessato.
Le occupazioni di suolo pubblico effettuate con ponteggi saranno considerate permanenti solo a condizione che siano debitamente documentate dal richiedente l'occupazione. Non potranno essere considerate permanenti le occupazioni effettuate con ponteggi, sprovviste di autorizzazione o che si protraggono oltre il termine di scadenza autorizzato.